Con l’esecuzione un creditore può rivendicare un credito nei confronti di una debitrice con l’aiuto dello stato. Ciò significa che attraverso l’esecuzione, se non vi si oppone, la debitrice può essere obbligato a pagare un debito (cfr. «Che cosa devo fare se ricevo un precetto esecutivo?»). Solo l’ufficio d’esecuzione può effettuare un’esecuzione: per intentarla, il creditore deve presentare una cosiddetta «domanda d’esecuzione» all’ufficio, il quale, dopo averla ricevuta, notifica alla debitrice un precetto esecutivo (cfr. «Che cos’è un precetto esecutivo?»). Nel fare questo, l’ufficio d’esecuzione non verifica se il credito sia giustificato. Le spese d’esecuzione sono a carico della debitrice.
(Base legale: art. 47 ss. LEF)
Con il precetto esecutivo l’ufficio d’esecuzione ingiunge al debitore di pagare il credito fatto valere dalla creditrice entro 20 giorni, oppure di opporsi al precetto esecutivo stesso (cfr. «Che cosa devo fare se ricevo un precetto esecutivo?» e «Che cosa posso fare se ho dimenticato di fare opposizione?»). Se il debitore non paga e non si oppone al precetto esecutivo, è possibile proseguire l’esecuzione. L’ufficio d’esecuzione non verifica se il credito per cui si procede sia corretto e giustificato. Non appena il precetto esecutivo è stato notificato, l’esecuzione viene iscritta nel registro delle esecuzioni (cfr. «Le iscrizioni nel registro delle esecuzioni e nel registro degli attestati di carenza di beni emessi vengono cancellate dopo il pagamento?» e «Che cosa posso fare per oppormi all’iscrizione di un’esecuzione ingiustificata nel registro delle esecuzioni?»).
La notifica del precetto esecutivo avviene generalmente da parte del fattorino postale.
(Base legale: art. 64 e art. 69 ss. LEF)
Qualora il debito sia effettivamente dovuto, la debitrice dovrebbe pagarlo entro 20 giorni. Nel caso in cui non sia in grado di pagare in un’unica soluzione l’importo dovuto, la debitrice può tentare di concordare con il creditore un pagamento rateale (cfr. «Risanamento dei debiti»). Tuttavia, laddove la debitrice non acconsenta alla richiesta, ad es. perché il debito è già stato pagato o non esiste affatto, deve contestarlo mediante uno strumento chiamato «opposizione». In questo caso, la debitrice deve fare opposizione entro 10 giorni dalla notifica del precetto esecutivo (cfr. «Che cos’è l’opposizione?»). Se la debitrice non paga il debito e non fa opposizione è possibile proseguire l’esecuzione.
(Base legale: art. 69 ss. e art. 74 ss. LEF)
Mediante opposizione il debitore contesta il credito fatto valere dalla creditrice in via esecutiva. È possibile fare opposizione solo contro un precetto esecutivo; ciò deve avvenire entro 10 giorni da quando il debitore lo ha ricevuto. L’opposizione può essere comunicata direttamente a chi notifica il precetto esecutivo, vale a dire il fattorino postale, oppure all’ufficio d’esecuzione, sempre entro 10 giorni. È sufficiente scrivere o indicare con una «x» la dicitura «fatta opposizione» sul precetto esecutivo; non è necessario indicare ulteriori motivazioni (eccezione in caso di crediti del fallimento: cfr. «Fallimento personale»). Qualora il debitore non acconsenta alla richiesta solo in parte, può fare opposizione parziale in riferimento alla somma contestata. Inoltre, è possibile ritirare in qualsiasi momento l’opposizione; il ritiro è però definitivo. Qualora si proceda a una nuova esecuzione, comunque, è possibile fare nuovamente opposizione.
(Base legale: art. 74 ss. e art. 88 LEF)
Se la debitrice fa opposizione contro il precetto esecutivo e il creditore intende proseguire l’esecuzione, quest’ultimo deve rivolgersi al giudice e presentare una cosiddetta «domanda di rigetto dell’opposizione» (cfr. «Che cosa significa per me ‘procedura di rigetto dell’opposizione’»?) o iniziare una procedura ordinaria civile o amministrativa. Per fare questo, il creditore ha un anno di tempo dal recapito del precetto esecutivo. Se il creditore non intraprende nessuna azione, l’esecuzione rimane sospesa e non prosegue, pur continuando a comparire nel registro delle esecuzioni (cfr. «Le iscrizioni nel registro delle esecuzioni e nel registro degli attestati di carenza di beni emessi vengono cancellate dopo l’esecuzione?» e «Che cosa posso fare per oppormi all’iscrizione di un’esecuzione ingiustificata nel registro delle esecuzioni?»). Se la debitrice ha fatto opposizione solo contro una parte del credito (opposizione parziale), l’esecuzione è sospesa solo per quella parte.
(Base legale: art. 74 ss. e art. 88 LEF)
Se il debitore non fa opposizione, la creditrice può richiedere la continuazione dell’esecuzione, che conduce al pignoramento (cfr. «A che punto avviene il pignoramento e che cosa significa?»). Se invece il debitore contesta il debito, ha ancora la possibilità di intentare un’azione presso il tribunale durante il pignoramento per fermare l’esecuzione. Se l’esecuzione è conclusa e se in questo modo il debitore ha pagato un debito non dovuto, è possibile richiedere indietro quanto sborsato mediante un’azione di ripetizione per pagamento indebito.
(Base legale: art. 85, 85a, 86 e 88 LEF)
Se la debitrice ha fatto opposizione e il creditore intende proseguire l’esecuzione, il creditore deve rivolgersi al giudice. O il creditore esercita un’azione nell’ambito di una procedura ordinaria civile o amministrativa o inizia la cosiddetta «procedura di rigetto dell’opposizione». Le spese della procedura sono a carico della parte soccombente. Generalmente, in caso di opposizione i creditori iniziano la procedura di rigetto dell’opposizione, all’interno della quale la debitrice ha la possibilità di esporre perché il debito non sussiste o non sussiste in questa entità. A tal fine è necessario presentare tutti i mezzi di prova. Alcuni tribunali svolgono un’udienza in procedura orale, preceduta o non preceduta da uno scambio di scritti, in altri tribunali invece la comunicazione avviene esclusivamente per iscritto. Se la domanda di rigetto dell’opposizione del creditore viene respinta, l’esecuzione resta sospesa. Se invece la domanda di rigetto dell’opposizione viene accolta, il creditore può chiedere la continuazione dell’esecuzione.
(Base legale: art. 79 ss. LEF)
È possibile impugnare la decisione in merito alla procedura di rigetto dell’opposizione entro 10 giorni. Tuttavia, è possibile eccepire esclusivamente un’applicazione errata del diritto e l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Ciò significa che la decisione di rigetto dell’opposizione può essere riesaminata solo in parte.
Se il debitore contesta il debito, ma nonostante questo la decisione di rigetto dell’opposizione gli è sfavorevole, è consigliabile avviare una procedura giudiziaria ordinaria e promuovere una cosiddetta «azione di disconoscimento del debito». Per fare ciò, il debitore ha a disposizione 20 giorni dalla decisione di rigetto dell’opposizione. Viceversa, qualora la domanda di rigetto dell’opposizione venga respinta, anche la creditrice ha facoltà di avviare una procedura giudiziaria ordinaria mediante una cosiddetta «azione di riconoscimento del credito» presso il tribunale. Le spese della procedura sono a carico della parte soccombente.
(Base legale: art. 79 e 83 LEF, art. 309 lett. b n. 3, art. 319 ss. e art. 321 cpv. 2 CPC).
Le casse malati possono non ammettere l’opposizione autonomamente, mediante decisione. Non è necessario adire il tribunale a tal fine. Tuttavia, affinché ciò sia giuridicamente corretto, la cassa malati deve notificare alla debitrice, oltre alla decisione di non ammissione dell’opposizione, anche una disposizione all’interno della quale la debitrice viene esortata a corrispondere un pagamento in denaro alla cassa malati. La debitrice può interporre opposizione contro la disposizione sull’obbligo di pagamento.
Se il debitore non ha fatto opposizione, o se l’opposizione non è stata ammessa dal tribunale e l’esecuzione non è stata sospesa da un tribunale, la creditrice può chiedere all’ufficio d’esecuzione di continuare l’esecuzione. A tal fine, la creditrice ha a disposizione un anno di tempo, a decorrere dalla notifica del precetto esecutivo. Tale termine resta però sospeso durante la procedura giudiziaria.
Dopo aver ricevuto la domanda di continuazione, l’ufficio d’esecuzione procede al pignoramento. Pignoramento significa che l’ufficio d’esecuzione confisca valori patrimoniali (beni mobili, immobili, ecc.) per convertirli in denaro contante e pagare così i crediti alle creditrici procedenti. Allo stesso modo, è possibile pignorare il reddito, fino a una determinata parte. Il pignoramento dei salari fa sì che una parte delle entrate del debitore debba essere consegnata all’ufficio d’esecuzione, estinguendo così i crediti escussi. È l’ufficio d’esecuzione a chiarire d’ufficio cosa può essere pignorato e cosa no. Il debitore deve essere presente al pignoramento e fornire informazioni veritiere sulla sua situazione economica e patrimoniale. Il debitore non ha più alcun potere di disporre dei valori patrimoniali pignorati.
(Base legale: art. 88 ss. LEF)
Può essere pignorato ciò che appartiene alla debitrice e ciò che ha valore patrimoniale e può essere convertito in denaro contante: può trattarsi di un fondo, di gioielli, quadri, contante e/o reddito. Tuttavia, non è possibile pignorare tutto ciò che ha valore patrimoniale: ciò che è necessario al sostentamento della debitrice e della sua famiglia non può essere pignorato, dunque non è possibile pignorare oggetti (ad es. elettrodomestici, mobili, ecc.) se questi sono indispensabili alla debitrice e alla sua famiglia. Tra gli altri beni non pignorabili ci sono quelli necessari al debitore per l’esercizio della sua professione: ad esempio, se la debitrice o la sua famiglia dipendono dall’automobile per motivi professionali e/o di salute, non è possibile pignorarla. Allo stesso modo, non è consentito pignorare l’aiuto sociale e le prestazioni della cassa di compensazione per indennità familiari, la rendita AVS e AI (1o pilastro) e le prestazioni complementari all’assicurazione. Sono impignorabili anche le indennità elargite per lesioni corporali, danno alla salute o morte. Anche per quanto riguarda il reddito, è possibile pignorare solo la parte non assolutamente necessaria per la debitrice e la sua famiglia (cfr. «Che cosa implica il pignoramento dei salari e che cos’è il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione?» e «Come si calcola il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione?»).
(Base legale: art. 92 ss. LEF)
È frequente che, contestualmente al pignoramento, venga ordinato un pignoramento dei salari. Ciò significa che una parte delle entrate del debitore deve essere consegnata all’ufficio d’esecuzione (cfr. «Quanto dura il pignoramento dei salari?»). L’ufficio d’esecuzione, tuttavia, può pignorare solo quella parte delle entrate del debitore che non sono assolutamente necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia. Nell’ambito dell’esecuzione, il necessario al sostentamento del debitore e della sua famiglia è definito come il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione. Solo l’importo eccedente tale minimo esistenziale può essere pignorato dall’ufficio d’esecuzione (cfr. «Come si calcola il minimo vitale ai sensi del diritto in materia di esecuzione?»).
(Base legale: art. 93 LEF)
Ogni Cantone ha le sue direttive riguardo alle modalità di calcolo del minimo di esistenza. Esiste un certo margine di discrezionalità nel computo: di conseguenza, occorre verificare singolarmente in ogni Cantone come si effettua il calcolo. Le seguenti direttive conferiscono una panoramica approssimativa delle modalità di calcolo del minimo di esistenza:
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (art. 93 LEF)
Generalmente si può dire che il minimo di esistenza include un importo base (per sostentamento, abbigliamento, cura del corpo, animali domestici, ecc.), il canone di locazione, le spese accessorie, i premi delle casse malati, le spese per il tragitto casa-lavoro e i pranzi fuori casa al lavoro. Il minimo di esistenza tiene contro anche dei contributi di mantenimento («alimenti»). Non sono invece incluse nel minimo di esistenza le imposte correnti. Inoltre, se l’ammontare del canone locatizio è sproporzionatamente alto, a partire dal primo termine utile di disdetta l’ufficio d’esecuzione può calcolarlo in misura più ridotta. Allo stesso modo, non è possibile includere nel calcolo spese non sostenute dalla debitrice. Se, ad esempio, il premio della cassa malati o gli alimenti non vengono pagati, non vengono inclusi nemmeno nel minimo di esistenza. Tuttavia, qualora la debitrice tornasse a pagare i premi della cassa malati o gli alimenti, può richiedere all’ufficio d’esecuzione l’importo corrispondente dietro presentazione della quietanza. Qualora il la debitrice preveda di sostenere a breve spese necessarie di maggiore entità, ad es. per visite mediche, medicamenti o nascita di un figlio, l’ufficio d’esecuzione deve esserne informato e contemplare tali spese nel minimo di esistenza.
(Base legale: art. 93 LEF)
Se il debitore non è d’accordo con il calcolo del minimo di esistenza può presentare ricorso all’autorità di vigilanza sugli uffici d’esecuzione e dei fallimenti del rispettivo Cantone entro 10 giorni dalla ricezione del computo. Talvolta è consigliabile mettersi nuovamente in contatto con l’ufficio d’esecuzione entro questo lasso di tempo per trovare un’intesa amichevole. Il termine di 10 giorni, tuttavia, deve assolutamente essere rispettato. Il debitore non è vincolato al termine di 10 giorni nel caso in cui il calcolo del minimo di esistenza sia nullo; in tal caso può impugnarlo in qualsiasi momento. La nullità, tuttavia, presuppone l’esistenza di un grave errore nel calcolo e dunque un intervento massiccio sul minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzioni. La procedura di ricorso è gratuita, a meno che il debitore agisca in mala fede o in modo temerario.
(Base legale: art. 17 ss. LEF)
Il pignoramento dei salari dura un anno. Qualora l’esecuzione non consenta affatto di ripagare il credito o lo consenta solo in parte, viene emesso un attestato di carenza di beni dopo pignoramento a favore del creditore (cfr. «Che cos’è un attestato di carenza di beni dopo pignoramento?»). Se è la prima volta che il credito viene escusso e sulla base di questa prima esecuzione è stato emesso un attestato di carenza di beni, il creditore può continuare l’esecuzione per un altro anno senza prima notificare un precetto esecutivo. Per ogni altra esecuzione, tuttavia, il creditore deve avviare normalmente l’esecuzione e la debitrice riceve un precetto esecutivo e può fare opposizione.
(Base legale: artt. 93 e 149 LEF)
Se il salario viene pignorato, l’ufficio d’esecuzione informa il datore di lavoro del pignoramento. Il datore di lavoro è tenuto a versare all’ufficio d’esecuzione la parte di salario eccedente il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione (cfr. «Che cosa implica il pignoramento dei salari e che cos’è il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione?» e «Come si calcola il minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione?»).
(Base legale: art. 99 LEF)
È possibile fare sì che il datore di lavoro non venga a sapere del pignoramento: in tal caso, si parla di pignoramento «tacito» del salario. Tuttavia, spetta all’ufficio d’esecuzione decidere se effettuare un pignoramento tacito del salario. Il debitore non può pretendere che il suo datore di lavoro non venga a sapere del pignoramento del salario. Generalmente, affinché l’ufficio d’esecuzione prenda in considerazione un pignoramento tacito del salario, si presuppone che il posto di lavoro del debitore sia messo a rischio dal pignoramento, che tutte le creditrici acconsentano a questa modalità di pignoramento e che sia credibile pensare che il debitore versi autonomamente l’importo eccedente il minimo di esistenza all’ufficio d’esecuzione ogni mese.
Se la debitrice è soggetto a esecuzione e pignoramento, ma al termine del pignoramento non è possibile ripagare il credito fatto valere dal creditore o è possibile farlo solo in parte, il creditore riceve un attestato di carenza di beni dopo pignoramento, su cui è indicato l’ammontare del credito ancora scoperto. Tale attestato di carenza di beni dopo pignoramento cade in prescrizione dopo 20 anni, sebbene sia possibile interromperlo, ad esempio mediante nuove esecuzioni o riconoscimenti di debito. Ciò significa che il termine di prescrizione ricomincia a decorrere. Una volta che è stato emesso un attestato di carenza di beni non è possibile applicare interessi e/o ulteriori spese sul credito.
(Base legale: artt. 149 e 149a LEF e art. 127 ss. CO)
Le esecuzioni e gli attestati di carenza sono riportati in un registro dell’ufficio d’esecuzione.
Le esecuzioni sono visibili a terzi nel registro per un periodo massimo di cinque anni. La cancellazione precoce di un’esecuzione dal registro può avvenire solo attraverso il ritiro dell’esecuzione da parte della creditrice o mediante sentenza di un tribunale che sospende l’esecuzione o giudica nullo il credito. Anche se il debitore paga il debito, l’esecuzione non viene cancellata dal registro: pertanto, prima di rimborsare il debito, si consiglia al debitore di inviare una richiesta scritta alla creditrice affinché ritiri l’esecuzione e la faccia cancellare gratuitamente dal registro delle esecuzioni dopo aver rimborsato il credito. Non è però possibile costringere la creditrice a farlo.
Gli attestati di carenza di beni vengono cancellati da registro una volta che sono stati pagati o se cadono in prescrizione (cfr. «Che cos’è un attestato di carenza di beni dopo pignoramento?»). Per far cancellare un attestato di carenza dei beni, il debitore deve dimostrare di fronte all’ufficio d’esecuzione di aver pagato l’importo dovuto. Talvolta, quest’obbligo è fonte di difficoltà: per precauzione, dunque, consigliamo al debitore di prendere accordi scritti con le creditrici prima di pagare gli attestati di carenza dei beni, in modo tale che dopo il pagamento degli attestati le creditrici rilascino una quietanza degli stessi e rimettano gratuitamente gli originali al debitore o all’ufficio d’esecuzione.
(Base legale: artt. 8a e 149a ss. LEF)
Affinché l’esecuzione di un credito non dovuto non sia più visibile a terzi nel registro delle esecuzioni, la debitrice deve comportarsi come segue:
(Base legale: art. 8a LEF, art. 12b OTLEF)