Si parla di contratto di credito al consumo ai sensi dell’omonima legge quando un creditore professionista – o ente creditizio – accorda un credito a una persona fisica, chiamata consumatore, per uno scopo estraneo all’attività professionale di quest’ultimo. Questo credito può assumere la forma di un credito in contanti (vedere: «Che cos’è un credito in contanti?»), di un contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi (vedere: «Che cos’è un contratto di credito per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi?»), di un leasing (vedere: «Che cos’è un leasing?»), di uno scoperto sul conto corrente o ancora di una carta di credito o carta-cliente (vedere: «Tutto questo si applica anche alle carte di credito, alle carte-clienti o ancora agli anticipi su conto corrente?»). La legge sul credito al consumo si applica, in particolare, ai crediti onerosi (con interessi o altre spese) nei casi in cui il rimborso del credito si estenda per un periodo superiore ai tre mesi e in cui la somma prestata superi CHF 500.00 ma non raggiunga CHF 80 000.00, al netto di interessi e spese.
(Base legale: artt. 1, 2, 3 e 7 LCC)
Da luglio 2016, il tasso d’interesse massimo per i crediti in contanti, i contratti di credito avente per oggetto il finanziamento dell'acquisto di beni o servizi e i contratti di leasing non può superare il 10% annuo, spese incluse. Il tasso d’interesse per le carte di credito e le carte-cliente, così come quello per gli scoperti sul conto corrente, è fissato al 12% annuo. Prima di luglio 2016, il tasso d’interesse massimo per i crediti in contanti era pari al 15%; questo tasso continua a essere applicato ai crediti in contanti contratti prima di tale data e non aumentati (o riscattati) in seguito. Le altre forme di credito al consumo non avevano un limite massimo per gli interessi prima di luglio 2016.
(Base legale: art. 1 OLCC)
Ciascun tipo di contratto di credito al consumo deve soddisfare un certo numero di requisiti formali. In virtù di questi requisiti, i contratti di credito in contanti devono indicare:
I contratti per il finanziamento dell’acquisto di beni o servizi devono inoltre contenere una descrizione dei beni e dei servizi in questione, così come informazioni sulle condizioni di passaggio di proprietà (ossia a partire da quando l’oggetto appartiene al consumatore).
Allo stesso modo, i contratti di leasing devono descrivere l’oggetto del leasing e contenere una tabella del valore residuo di tale oggetto (stima della perdita di valore dell’oggetto del leasing durante il contratto) e dell’importo che il consumatore dovrà ancora pagare in caso di scioglimento anticipato (vale a dire, nel caso in cui lo scioglimento avvenga prima del termine previsto dal contratto). N.B.: gli importi da pagare in caso di scioglimento anticipato del contratto di leasing devono corrispondere al valore contabile reale dell’oggetto del leasing. In caso di scioglimento anticipato del contratto, il creditore non ha diritto di arricchirsi o di penalizzare il consumatore in misura eccedente gli importi che corrispondono alla perdita di valore dell’oggetto del leasing. In caso di dubbi sull’esattezza degli importi previsti dalla tabella del contratto di leasing, fate esaminare il contratto da un professionista.
(Base legale: artt. 9, 10, 11 e 12 LCC)
Se anche una sola di queste informazioni manca dal contratto di credito, il creditore sta infrangendo la legge e gli interessi e le spese non gli sono dovuti. Le conseguenze di una violazione formale sono diverse per i contratti di leasing: in tal caso, l’oggetto del leasing deve essere restituito e le mensilità esigibili fino a quel momento sono dovute. In cambio, il fornitore del leasing si fa carico della perdita di valore dell’oggetto non coperta.
(Base legale: art. 15 LCC)
Si parla di credito in contanti ai sensi della legge sul credito al consumo quando un creditore professionale presta a un consumatore una somma di denaro che deve essere rimborsata in un numero indefinito di mensilità. Gli interessi e le spese possono ammontare a un massimo del 10% annuo. Il tasso d’interesse massimo dei contratti conclusi prima di luglio 2016 e non rinnovati (o riscattati) dopo tale data ammonta ancora al 15% annuo (vedere: «A quanto ammontano i tassi d’interesse massimi?»).
Nel caso in cui più crediti siano stati conclusi in successione e ciascun nuovo credito «riscatta» l’ultimo e vi aggiunge un importo di credito supplementare si parla di «crediti a catena». Per ogni nuovo credito è necessario procedere a un nuovo esame approfondito del budget del consumatore. Quando i crediti contratti sono molti, può capitare che l’ammontare netto del credito superi CHF 80 000.00, interessi e spese escluse. In tal caso, in teoria, il credito viene escluso dalla protezione della legge sul credito al consumo (vedere: «Che cos’è un credito al consumo?»). In determinate circostanze, quando il limite è superato di poco o quando si tratta dell’ennesimo credito, può succedere che, nonostante il limite legale sia fissato a CHF 80 000.00, la legge trovi applicazione e, in particolare, che la verifica della capacità finanziaria debba essere svolta secondo i severi requisiti di questa legge (vedere: «Che cosa succede se l’esame del budget allegato al contratto di credito in contanti non è stato effettuato correttamente?»).
Alcuni crediti in contanti non prevedono il versamento di una determinata somma sul conto del consumatore all’inizio del contratto, bensì piuttosto la possibilità di prelevare una somma massima per la durata dello stesso. Anche tali forme di credito sono considerate come crediti in contanti ai sensi della legge. Il creditore deve pertanto procedere a un esame della capacità finanziaria del consumatore a ciascun prelievo, in mancanza del quale commette una grave violazione della legge (vedere: Che cosa succede se l’esame del budget allegato al contratto di credito in contanti non è stato effettuato correttamente?»). Inoltre, nel momento in cui il numero di versamenti non è indicato in questo tipo di contratti, i requisiti formali non sono soddisfatti (vedere: «Esistono dei requisiti formali?»), per cui gli interessi e le spese di questo tipo di contratto non sono dovuti (vedere: «Che cosa succede in caso di inosservanza di questi requisiti formali?»).
(Base legale: artt. 3, 7 e 9 LCC)
Prima di concedere un credito in contanti, un creditore deve svolgere una verifica molto approfondita del budget della persona che ha richiesto il credito.
Per fare questo, si baserà sulle informazioni raccolte presso il consumatore (ad es. la sua domanda di credito, le buste paga, il contratto di locazione, i premi LAMal). L’allestimento di un budget di questo tipo richiede esperienza professionale e pratica. La finalità di legge e il rimando al calcolo del minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione per alcune voci del budget fanno sì che sia impossibile allestire questi budget per persone inesperte. Da un lato, il creditore deve interrogare il consumatore in modo individuale e concreto su tutti i suoi redditi e le sue spese; dall’altro, deve tenere conto delle informazioni risultanti dal suo dossier per allestire un budget. Può attenersi alle informazioni fornite dal consumatore o risultanti dai documenti che quest’ultimo ha fornito, eccetto che in caso di dubbio sulla loro esattezza. Se un’informazione è mancante o contraddittoria rispetto a un’altra o a un documento, il creditore deve chiarire la situazione con il consumatore. NB: quando il creditore allestisce un budget non conforme alla realtà e lo fa firmare al consumatore, la firma del consumatore non ovvia agli errori presenti nel budget. Gli intermediari interpellati per questa verifica sono soggetti alle stesse regole che valgono per i creditori.
Ai fini dell’allestimento di questo budget, la legge rimanda alle linee direttrici per il calcolo del minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione (vedere: «Esecuzione/pignoramento») in considerazione del reddito, dell’importo di base (vedere: «Esecuzione/pignoramento»), degli alimenti, delle spese LAMal, delle spese professionali (ossia le spese di trasporto e per i pasti al lavoro), delle spese di custodia dei figli o ancora del diritto di visita nel momento in cui questi non vivano presso il domicilio del consumatore. La prospettiva del diritto dei consumi, il cui obiettivo è quello di evitare il sovraindebitamento, è però diversa da quella del diritto in materia di esecuzione. I creditori devono allestire un budget realistico e tenere conto delle spese reali. Ad esempio, questo budget deve comprendere le spese sanitarie reali e prevedibili, e non solo i premi LAMal, la partecipazione ai costi e la franchigia; deve tenere conto anche delle spese legate al tragitto per andare al lavoro, delle spese di leasing (se esistono), così come delle assicurazioni auto su base mensile (casco, targhe, tasse annuali, ecc.). Ai redditi e alle spese inseriti nel calcolo del minimo di esistenza ai sensi del diritto in materia di esecuzione si aggiungono la pigione effettiva (interessi ipotecari, ammortamento e oneri in caso di proprietà), le imposte calcolate secondo le tariffe dell’imposta alla fonte sulla base del domicilio del consumatore, i debiti e le spese noti (o che dovrebbero esserlo) o prevedibili del creditore, così come i debiti risultanti presso la centrale d’informazione per il credito al consumo (IKO), nonché presso l’Associazione per la gestione di una centrale per informazioni di credito (ZEK) (ad es. altri crediti in contanti, carte di debito o di credito il cui scoperto superi CHF 3000.00 per tre mesi consecutivi o leasing)
(Base legale: artt. 22, 25, 26, 27, 28 e 31 LCC)
Per quanto riguarda i due principali operatori del mercato, occorre sempre partire dal principio di base, secondo il quale il budget del credito non è stato allestito secondo le norme di legge. Ogni credito in contanti dovrebbe essere esaminato da un professionista. Per questo motivo, in caso di dubbi sulla legalità del budget, e dunque del credito, è opportuno, in caso di esecuzione, fare opposizione al fine di rispettare i termini, e poi far esaminare il credito da un professionista specializzato (vedere: «Come far verificare un credito che probabilmente presenta dei vizi?»). Effettivamente, ci sono indizi per credere che numerosi crediti non siano stati accordati correttamente (vedere: «Comunicato: a proposito dei crediti in contanti con vizi»). Anche nel caso in cui il rigetto dell’opposizione viene accolto, tali opposizioni possono generare delle spese (vedere: «Esecuzione/pignoramento»).
Qualora la concessione di un credito costituisca una violazione grave della legge, il creditore perde qualsiasi diritto nei riguardi del credito e non è più intitolato a esigere denaro dal consumatore, che può addirittura richiedere la restituzione di quanto già pagato. In caso di violazione leggera, solo gli interessi e le spese di credito non sono più dovuti.
Per un esempio tipico di violazione grave della legge si può partire dal seguente principio: si ha una violazione grave quando, a seguito della correzione di un budget stabilito per un credito in contanti, le mensilità ripartite su 36 mesi non possono più essere rimborsate secondo un budget conforme alla legge. Dall’altra parte, se ad esempio solo una delle voci del budget è stata calcolata male e questo errore non influisce sulla capacità di rimborsare il credito, generalmente si postula una violazione lieve.
(Base legale: art. 32 LCC)
La legge non dà alcuna definizione di questo tipo di credito, che costituisce una variante del credito in contanti. Questi contratti combinano gli elementi del credito in contanti e quelli dell’acquisizione di beni e servizi, motivo per cui devono contenere informazioni supplementari in relazione ai crediti in contanti e, in particolare, una descrizione dei beni o dei servizi in questione (vedere: «Che cosa deve contenere il mio contratto di credito?»).
(Base legale: art. 10 LCC)
I creditori devono procedere a un esame del budget analogo a quello per un credito in contanti (vedere: «Il mio credito in contanti mi è stato accordato in conformità con le norme di legge?»). Le conseguenze di una violazione dell’esame del budget sono analoghe a quelle dei crediti in contanti (vedere: «Che cosa succede se l’esame del budget allegato al contratto di credito in contanti non è stato effettuato correttamente?»).
I leasing coperti dalla legge sul credito al consumo riguardano oggetti acquisiti per finalità che possono essere considerate estranee all’attività commerciale o professionale del consumatore. Oggetti tipicamente acquisiti mediante leasing sono, ad esempio, i veicoli a motore (automobili). Con questo strumento i consumatori possono finanziare l’acquisizione o l’utilizzo degli oggetti in questione mediante la conclusione di un contratto di leasing, che permette loro, in cambio di un versamento generalmente mensile, di prendere possesso e dunque di utilizzare o godere dell’oggetto finanziato prima di averlo pagato interamente, spesso senza acquisirne la proprietà. Il leasing in quanto tale non è definito dalla legge e può assumere forme molto varie.
(Base legale: art. 11 LCC)
Anche in questo caso, prima di concludere un contratto di leasing la legge prevede lo svolgimento di un esame approfondito della capacità creditizia dell’assuntore del leasing da parte del fornitore del leasing. L’unica differenza rispetto all’esame previsto per i crediti in contanti (vedere: «Credito in contanti») è rappresentata dal fatto che in questo caso non è necessario che il consumatore possa rimborsare un leasing in 36 mesi affinché il contratto sia conforme alla legge. Per il resto, l’esame del budget è identico (vedere: «Il mio credito in contanti mi è stato accordato in conformità con le norme di legge?»).
(Base legale: artt. 29 e 31 LCC)
Il contratto di leasing può sempre essere sciolto prima del termine, in misura anticipata, mediante un preavviso di 30 giorni per la fine di un trimestre di contratto, indipendentemente da quanto stabilito nel contratto stesso (vedere: «Che cosa deve contenere il mio contratto di credito?»). Il contratto di base deve sempre indicare chiaramente, per l’eventualità di uno scioglimento anticipato, l’importo che deve essere pagato dall’assuntore del leasing oltre a quello che è stato già pagato. Allo stesso modo, deve indicare per mezzo di una tabella il valore residuo dell’oggetto di leasing al termine del contratto. In altri termini, la perdita di valore dell’oggetto del leasing durante il contratto deve essere prevista in anticipo nel contratto. In realtà, spesso questa tabella non indica nient’altro che un coefficiente che sarà utilizzato in caso di scioglimento anticipato del contratto per moltiplicare l’importo che corrisponde alla differenza tra quanto è già stato pagato e la totalità delle rate del leasing. Occorre sempre verificare che l’indennità da versare in caso di scioglimento anticipato del contratto non comprenda una penalità dissimulata, come capita spesso nella pratica. Tali indennità sono abusive, in particolare, nel caso in cui il costo per lo scioglimento del contratto superi la perdita di valore effettiva dell’oggetto del leasing restituito, la cui somma, in caso di rivendita dell’oggetto, dovrebbe essere dedotta dalla fattura finale al consumatore.
(Base legale: artt. 11 e 17 LCC)
In caso di violazione grave dell’esame della capacità creditizia di un assuntore del leasing, ad esempio nel caso in cui il suo budget calcolato ai sensi della legge non gli consenta di rimborsare le mensilità del leasing, le conseguenze dipenderanno dai termini del contratto. In ogni caso, il consumatore o assuntore del leasing non dovrà versare più nulla al fornitore del leasing, e addirittura, ai sensi della legge, potrà richiedere la restituzione delle somme già corrisposte. In cambio, dovrà restituire al fornitore del leasing l’oggetto del leasing, in conformità con quanto previsto in relazione al passaggio di proprietà nel contratto di base. In caso di restituzione, il fornitore del leasing si fa carico della perdita di valore dell’oggetto non coperta. La violazione lieve comporta la perdita di interessi e spese, motivo per cui le conseguenze sono assimilabili a quelle della violazione formale di un contratto di leasing (vedere: «Che cosa succede in caso di inosservanza di questi requisiti formali?»).
(Base legale: art. 32 LCC)
La legge non riporta definizioni relative a queste forme di credito, ben presenti nella nostra quotidianità. Per quanto meno approfondito, anche per le carte di credito, le carte-clienti e gli anticipi su conto corrente è necessario procedere a una verifica del budget dei consumatori nel momento in cui i contratti permettano di rimborsare in più volte il saldo dovuto. In tal caso, la situazione in termini di reddito e patrimonio del consumatore deve dunque essere esaminata sulla base delle informazioni fornite da quest’ultimo. Ciò implica la necessità, da parte dei creditori, di porre delle domande ai consumatori. Allo stesso modo, i creditori devono tenere conto dei crediti comunicati alla centrale per informazioni al momento dell’allestimento del budget in questione. In questi contratti deve sempre comparire chiaramente il limite di credito.
Anche in questo caso, in caso di violazione lieve o grave, la totalità o parte del credito, dell’anticipo o degli interessi e delle spese non potranno più essere reclamati dall’ente creditizio.
(Base legale: artt. 30, 31 e 32 LCC)
Un intermediario di credito è un professionista che funge da tramite per la conclusione di un contratto di credito al consumo tra il consumatore e il creditore.
L’attività di intermediario, così come quella di creditore, è soggetta ad autorizzazione, generalmente cantonale. Tuttavia, come per i creditori, una volta che l’autorizzazione è stata concessa, generalmente le attività dell’intermediario non sono soggette a sorveglianza.
Gli intermediari agiscono per conto dei creditori e sono retribuiti da questi ultimi. Nel momento in cui si servono di intermediari per la conclusione di un contratto di credito al consumo, i creditori restano responsabili delle azioni di questi ultimi, in particolare per quanto attiene all’allestimento del budget. Pertanto, le azioni o gli errori degli intermediari sono imputabili ai creditori.
La legge vieta agli intermediari di farsi retribuire dai consumatori.
(Base legale: artt. 4, 35 e 39 LCC, art. 6 OLCC)
L’attività degli intermediari di credito partecipativo è soggetta alla legge sul credito al consumo. Generalmente si tratta di società che gestiscono piattaforme elettroniche che mettono in relazione soggetti che richiedono un credito e privati non professionisti disposti a finanziare tutto il credito o parte di esso, secondo modalità di finanziamento che variano a seconda dei contratti. Gli intermediari di credito partecipativo devono procedere a un esame della capacità di contrarre un credito, identico a quello a cui sono sottoposti i creditori professionisti (vedere: «Il mio credito in contanti mi è stato accordato in conformità con le norme di legge?»).
(Base legale: artt. 1, 2, 4, 7, 27a, 31, 32a, 39 LCC, artt. 3 e 4 OLCC)
Le assicurazioni private proposte insieme a un credito sono generalmente facoltative. Il loro compito è quello di farsi carico delle mensilità di un credito in caso di incapacità lavorativa, malattia, invalidità, disoccupazione o decesso. Normalmente è possibile sciogliere tali contratti d’assicurazione in qualsiasi momento; fanno fede le condizioni generali. Sulla base di diversi contratti d’assicurazione esaminati dal nostro ufficio, osserviamo che spesso è difficile ottenere la presa in carico delle mensilità di un credito da questo tipo di assicurazioni, in quanto detta presa in carico è, d’altronde, generalmente limitata nel tempo, a seconda dell’importo o di altri criteri. Abbiamo anche osservato come alcuni enti creditizi propongano assicurazioni non legate al credito al momento della conclusione dei contratti di credito. Nel momento in cui l’ente creditizio è cosciente dell’esistenza di un’assicurazione, ovvero nel momento in cui ha fatto da intermediario tra l’assicuratore e il consumatore, deve tenere conto dei premi mensili dell’assicurazione nel budget del credito. Quando un’assicurazione contro il caso di decesso, invalidità, malattia o disoccupazione, che prevede il rimborso della totalità o di parte del credito, costituisce una condizione per la conclusione del contratto di credito, le spese di assicurazione fanno parte del credito stesso.
(Base legale: art. 34 LCC)
La prima cosa da fare prima di iniziare l’esame della concessione di un credito è sempre richiedere per iscritto al fornitore del credito la documentazione integrale riguardo al credito stesso e, in particolare, la domanda di credito con le informazioni raccolte all’inizio della relazione, le buste paga e gli estratti della centrale d’informazione per il credito al consumo.
Qualora, nonostante il ripetuto invio di richieste scritte, non riceviate i documenti e le informazioni richiesti o li riceviate solo in misura incompleta, se l’interlocutore è una banca è possibile rivolgersi all’Ombudsman delle banche, che a quel punto potrà intervenire presso la banca interessata.
(Base legale: art. 8 LPD).
Una volta trasmessi i documenti e le informazioni richiesti, rivolgetevi a un giurista o a un avvocato specializzato. Attualmente, i professionisti specializzati sono pochi. In ragione della complessità di questo esame, è imperativo che a svolgerlo sia un professionista con esperienza in questo settore.
Il professionista interpellato verificherà che sia stato allestito un budget secondo le norme di legge, dopodiché invierà una lettera di contestazione all’ente creditizio, vi consiglierà, se necessario, di fare opposizione a un’esecuzione e, a seconda del caso, considererà la possibilità di avviare una procedura giudiziaria. È possibile considerare anche la possibilità di sottoporre il caso all’Ombudsman delle banche.